ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE

ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE

 
GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla via Ogliara, n. 36

Premesso

– che l’istante ha ricevuto ha ricevuto incarico dal Sig. Ovidio Tiziano di agire in giudizio nei confronti della ____________, per ottenere la restituzione di somme non dovute;

– che la causa era di valore inferiore ad € 1.032.,00, quindi esente da spese, soprattutto in ordine a quella di notifica, anche per la citazione dei testimoni e, conseguentemente, sia sulla busta contenente l’atto, che sull’avviso di ricevimento, era stata apposta, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ben visibile, la dicitura “ATTO ESENTE”;

– che da qualche tempo, l’avviso di ricevimento di avvenuta notifica ritorna al mittente con la dicitura “emessa CAD, € 3,40” o “emessa CAN, € 2,80, a cura dell’Ufficio Postale del destinatario dell’atto, laddove CAD è acronimo di Comunicazione di Avvenuto Deposito, mentre CAN, Comunicazione di Avvenuta Notifica;

– che per ritirare tale avviso di ricevimento,l’istante ha dovuto pagare la somma di € 2,80;

– che tale comportamento delle Poste Italiane S.p.A. è assolutamente illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 8, comma 7, legge n. 890 del 20/11/1982 e successive modificazioni, laddove è previsto che “i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 18 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti”;

– che la Circolare delle Poste Italiane S.p.A. del 22/06/1999, prot. N. 16780 prevede che, per gli atti esenti, l’avviso inerente alla seconda racc.ta dovrà comunque essere restituito alla parte che richiesto la notifica, ma le spese di tale invio non devono essere poste a carico di detto destinatario (con il sistema della tassa a carico) bensì a carico dell’Erario, con addebito sul conto con pagamento differito intestato all’Ufficio NEP, che ha provveduto all’inoltro della prima raccomandata;

– che sempre secondo la predetta Circolare, tutti gli Uffici NEP provvedono ad apporre sulle buste verdi, concernenti tali atti esenti, un timbro recante la dicitura “ATTO ESENTE”, di guisa che l’operatore postale, che accetterà la racc.ta comunicazione di avvenuto deposito, predisposta dal portalettere per gli atti non potuti recapitare, non dovrà provvedere alla tassazione del relativo avviso di ricevimento, bensì provvederà a farne copia, che tasserà con segnatasse o impronta Hasler per l’importo dovuto e trasmetterà con mod. 77 all’Ufficio Postale che ha accentato l’atto originario, per l’addebito delle relative tasse sul conto differito intestato all’Ufficio NEP mittente;

– che il comma 2 –quater dell’art. 36 l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha convertito con modifiche il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. Decreto mille proroghe) ha aggiunto dopo il quinto comma dell’art. 7 della l. 28 novembre 1982, il seguente: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo raccomandata (cosiddetta CAN), ed ha abrogato i commi 3 e4 del predetto art. 7;

– che anche questo secondo tipo di racc.ta segue la disciplina dettata per la CAD;

– che l’istante, in qualità di difensore antistatario, ha pagato € 2,80 per il ritiro della CAD (non dovuto) alla Poste Italiane S.P.A., per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. 6110/AGP,che si deposita in copia. Tanto premesso l’istante

cita

Poste Italiane S.p.A., in persona LRPT con sede legale in Roma – Viale Europa n. 190, invitandola a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all’udienza del 30 maggio 2009, locali soliti, ora di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) dichiarare illegittimo il pagamento preteso dalla società convenuta per la causale di cui in premessa;

2) per l’effetto, condannare Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’attore della somma indebitamente percepita, così come indicata nella premessa del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod. , l’istante dichiara di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 319 cpc, si invita la convenuta a costituirsi in giudizio, con avvertenza che, in difetto , sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà la decadenza di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domanda riconvenzionali, chiamare i terzi in causa, indicar mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testi con riserva di indicare testi e circostanze all’udienza ex art. 320 cpc, in base al comportamento che terrà la convenuta.

Si allegano Copia dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario

Salerno, 12 Marzo 2009

avv. Gennaro de Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:

Poste Italiane S.p.A. – in persona del lrpt – con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma

Comparsa conclusionale

Per: *********, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale;

Contro: Poste Italiane SpA.

* * * * * * * * * * * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) L’attore, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto, rileva che l’amministrazione della giustizia ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha risposto che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 cpc esaurisce le formalità volute dalla legge.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

2) Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta, vi è da precisare che alla situazione in esame non può applicarsi la fattispecie prevista dall’art. 2951 cc: tale norma, infatti, stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti relativi al contratto di trasporto (il diritto alla spedizione ed il diritto al corrispettivo), mentre nel presente giudizio si verte in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 cc.

L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cc è un’azione soggetta al termine di prescrizione decennale; tale principio è stato anche ribadito dalla giurisprudenza nei seguenti termini: In materia di somme indebitamente corrisposte, l’atto di recupero costituisce ripetizione di indebito oggettivo, come tale sottoposto a prescrizione decennale ex art. 2946 cc (TAR Toscana, 26/04/2005, n. 1874).

La prescrizione stabilita dall’art. 2951, pertanto, cc non è applicabile al caso in esame; qui, infatti, non si verte sui diritti derivanti dal contratto di trasporto, ma si verte in materia di prestazione non dovuta, si chiede la restituzione di una somma che, in base alle leggi vigenti in materia ed illustrate nella documentazione allegata in atti, non doveva essere corrisposta, trattandosi di materia esente da spese.

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 2,80 per le causali dedotte in narrativa;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Salerno, 7 Giugno 2011

 

GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO, DR. GIOVANNI SCARPA,

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa civile iscritta al n. 2891/2011 tra ************

contro Poste Italiane S.p.A.

oggetto: ripetizione indebito.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio la società Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire dichiarare l’illegittimità delle spese addebitate al mittente per l’emissione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), operata dalle Poste Italiane.

A sostegno della domanda, l’attore deduceva di avere notificato, tramite il servizio postale fornito da Poste Italiane Spa., un atto indirizzato ad Autostrade per l’Italia SpA.

Detto atto era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno.

 

Ciononostante, la convenuta Poste Italiane aveva emesso comunicazione di avvenuta notifica (CAN), addebitando al mittente, odierno attore, la somma di euro 2,80.

All’udienza fissata, si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, deducendo l’infondatezza della domanda e l’inammissibilità della stessa.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda e’ fondata e pertanto merita accoglimento.

In via preliminare, va innanzitutto disattesa l’eccezione di prescrizione della convenuta: infatti, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, come nel caso che ne occupa, l’azione di recupero è sottoposta a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c..

Nel merito, la legge n. 31 del 28/02/2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l’emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell’agente postale, laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica ed in particolare una società di capitali.

Ad una tesi estensiva che ritiene che l’emissione della CAN sia necessaria anche laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica, se ne contrappone una più restrittiva che ritiene che nel dettato normativo, così come novellato, non è richiesta l’emissione della predetta comunicazione.

Tali interrogativi sono stati oggetto d’esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia, la quale ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha chiarito che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 c.p.c. esaurisce le formalità volute dalla legge. Del resto la stessa amministrazione postale ha ritenuto, in più occasioni, di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli enti impersonali.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l’emissione della C.A.N. è necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica, nella qualità di legale rappresentante della società, e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Analogamente l’emissione della C.A.N. è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede. Se destinatario della notifica è una società di persone anche in tal caso la C.A.N. dovrà essere emessa.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, questo Giudice ritiene di dovere accogliere la domanda dell’attore, e condannare le Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della somma di euro 2,80 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.

P .Q. M.

il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa n. 2891/2011 rg, così provvede:

– Accoglie la domanda proposta dall’attore e, per l’effetto, condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in persona del suo legale rappresentante pt, ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Salerno, alla restituzione della somma di euro 2,80 in favore dell’attore oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

– Condanna la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, che liquida rispettivamente in euro 43,00 per spese, Euro 300,00 per diritti, Euro 100,00 per onorario, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CNAP come per legge, in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Salerno,
Il Giudice di Pace di Salerno

I commenti sono stati disattivati.

ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE

ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE

 
GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla via Ogliara, n. 36

Premesso

– che l’istante ha ricevuto ha ricevuto incarico dal Sig. Ovidio Tiziano di agire in giudizio nei confronti della ____________, per ottenere la restituzione di somme non dovute;

– che la causa era di valore inferiore ad € 1.032.,00, quindi esente da spese, soprattutto in ordine a quella di notifica, anche per la citazione dei testimoni e, conseguentemente, sia sulla busta contenente l’atto, che sull’avviso di ricevimento, era stata apposta, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ben visibile, la dicitura “ATTO ESENTE”;

– che da qualche tempo, l’avviso di ricevimento di avvenuta notifica ritorna al mittente con la dicitura “emessa CAD, € 3,40” o “emessa CAN, € 2,80, a cura dell’Ufficio Postale del destinatario dell’atto, laddove CAD è acronimo di Comunicazione di Avvenuto Deposito, mentre CAN, Comunicazione di Avvenuta Notifica;

– che per ritirare tale avviso di ricevimento,l’istante ha dovuto pagare la somma di € 2,80;

– che tale comportamento delle Poste Italiane S.p.A. è assolutamente illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 8, comma 7, legge n. 890 del 20/11/1982 e successive modificazioni, laddove è previsto che “i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 18 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti”;

– che la Circolare delle Poste Italiane S.p.A. del 22/06/1999, prot. N. 16780 prevede che, per gli atti esenti, l’avviso inerente alla seconda racc.ta dovrà comunque essere restituito alla parte che richiesto la notifica, ma le spese di tale invio non devono essere poste a carico di detto destinatario (con il sistema della tassa a carico) bensì a carico dell’Erario, con addebito sul conto con pagamento differito intestato all’Ufficio NEP, che ha provveduto all’inoltro della prima raccomandata;

– che sempre secondo la predetta Circolare, tutti gli Uffici NEP provvedono ad apporre sulle buste verdi, concernenti tali atti esenti, un timbro recante la dicitura “ATTO ESENTE”, di guisa che l’operatore postale, che accetterà la racc.ta comunicazione di avvenuto deposito, predisposta dal portalettere per gli atti non potuti recapitare, non dovrà provvedere alla tassazione del relativo avviso di ricevimento, bensì provvederà a farne copia, che tasserà con segnatasse o impronta Hasler per l’importo dovuto e trasmetterà con mod. 77 all’Ufficio Postale che ha accentato l’atto originario, per l’addebito delle relative tasse sul conto differito intestato all’Ufficio NEP mittente;

– che il comma 2 –quater dell’art. 36 l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha convertito con modifiche il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. Decreto mille proroghe) ha aggiunto dopo il quinto comma dell’art. 7 della l. 28 novembre 1982, il seguente: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo raccomandata (cosiddetta CAN), ed ha abrogato i commi 3 e4 del predetto art. 7;

– che anche questo secondo tipo di racc.ta segue la disciplina dettata per la CAD;

– che l’istante, in qualità di difensore antistatario, ha pagato € 2,80 per il ritiro della CAD (non dovuto) alla Poste Italiane S.P.A., per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. 6110/AGP,che si deposita in copia. Tanto premesso l’istante

cita

Poste Italiane S.p.A., in persona LRPT con sede legale in Roma – Viale Europa n. 190, invitandola a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all’udienza del 30 maggio 2009, locali soliti, ora di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) dichiarare illegittimo il pagamento preteso dalla società convenuta per la causale di cui in premessa;

2) per l’effetto, condannare Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’attore della somma indebitamente percepita, così come indicata nella premessa del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod. , l’istante dichiara di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 319 cpc, si invita la convenuta a costituirsi in giudizio, con avvertenza che, in difetto , sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà la decadenza di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domanda riconvenzionali, chiamare i terzi in causa, indicar mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testi con riserva di indicare testi e circostanze all’udienza ex art. 320 cpc, in base al comportamento che terrà la convenuta.

Si allegano Copia dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario

Salerno, 12 Marzo 2009

avv. Gennaro de Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:

Poste Italiane S.p.A. – in persona del lrpt – con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma

Comparsa conclusionale

Per: *********, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale;

Contro: Poste Italiane SpA.

* * * * * * * * * * * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) L’attore, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto, rileva che l’amministrazione della giustizia ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha risposto che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 cpc esaurisce le formalità volute dalla legge.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

2) Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta, vi è da precisare che alla situazione in esame non può applicarsi la fattispecie prevista dall’art. 2951 cc: tale norma, infatti, stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti relativi al contratto di trasporto (il diritto alla spedizione ed il diritto al corrispettivo), mentre nel presente giudizio si verte in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 cc.

L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cc è un’azione soggetta al termine di prescrizione decennale; tale principio è stato anche ribadito dalla giurisprudenza nei seguenti termini: In materia di somme indebitamente corrisposte, l’atto di recupero costituisce ripetizione di indebito oggettivo, come tale sottoposto a prescrizione decennale ex art. 2946 cc (TAR Toscana, 26/04/2005, n. 1874).

La prescrizione stabilita dall’art. 2951, pertanto, cc non è applicabile al caso in esame; qui, infatti, non si verte sui diritti derivanti dal contratto di trasporto, ma si verte in materia di prestazione non dovuta, si chiede la restituzione di una somma che, in base alle leggi vigenti in materia ed illustrate nella documentazione allegata in atti, non doveva essere corrisposta, trattandosi di materia esente da spese.

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 2,80 per le causali dedotte in narrativa;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Salerno, 7 Giugno 2011

 

GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO, DR. GIOVANNI SCARPA,

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa civile iscritta al n. 2891/2011 tra ************

contro Poste Italiane S.p.A.

oggetto: ripetizione indebito.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio la società Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire dichiarare l’illegittimità delle spese addebitate al mittente per l’emissione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), operata dalle Poste Italiane.

A sostegno della domanda, l’attore deduceva di avere notificato, tramite il servizio postale fornito da Poste Italiane Spa., un atto indirizzato ad Autostrade per l’Italia SpA.

Detto atto era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno.

 

Ciononostante, la convenuta Poste Italiane aveva emesso comunicazione di avvenuta notifica (CAN), addebitando al mittente, odierno attore, la somma di euro 2,80.

All’udienza fissata, si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, deducendo l’infondatezza della domanda e l’inammissibilità della stessa.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda e’ fondata e pertanto merita accoglimento.

In via preliminare, va innanzitutto disattesa l’eccezione di prescrizione della convenuta: infatti, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, come nel caso che ne occupa, l’azione di recupero è sottoposta a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c..

Nel merito, la legge n. 31 del 28/02/2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l’emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell’agente postale, laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica ed in particolare una società di capitali.

Ad una tesi estensiva che ritiene che l’emissione della CAN sia necessaria anche laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica, se ne contrappone una più restrittiva che ritiene che nel dettato normativo, così come novellato, non è richiesta l’emissione della predetta comunicazione.

Tali interrogativi sono stati oggetto d’esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia, la quale ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha chiarito che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 c.p.c. esaurisce le formalità volute dalla legge. Del resto la stessa amministrazione postale ha ritenuto, in più occasioni, di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli enti impersonali.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l’emissione della C.A.N. è necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica, nella qualità di legale rappresentante della società, e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Analogamente l’emissione della C.A.N. è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede. Se destinatario della notifica è una società di persone anche in tal caso la C.A.N. dovrà essere emessa.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, questo Giudice ritiene di dovere accogliere la domanda dell’attore, e condannare le Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della somma di euro 2,80 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.

P .Q. M.

il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa n. 2891/2011 rg, così provvede:

– Accoglie la domanda proposta dall’attore e, per l’effetto, condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in persona del suo legale rappresentante pt, ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Salerno, alla restituzione della somma di euro 2,80 in favore dell’attore oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

– Condanna la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, che liquida rispettivamente in euro 43,00 per spese, Euro 300,00 per diritti, Euro 100,00 per onorario, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CNAP come per legge, in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Salerno,
Il Giudice di Pace di Salerno

I commenti sono stati disattivati.

ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE

ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE

 
GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla via Ogliara, n. 36

Premesso

– che l’istante ha ricevuto ha ricevuto incarico dal Sig. Ovidio Tiziano di agire in giudizio nei confronti della ____________, per ottenere la restituzione di somme non dovute;

– che la causa era di valore inferiore ad € 1.032.,00, quindi esente da spese, soprattutto in ordine a quella di notifica, anche per la citazione dei testimoni e, conseguentemente, sia sulla busta contenente l’atto, che sull’avviso di ricevimento, era stata apposta, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ben visibile, la dicitura “ATTO ESENTE”;

– che da qualche tempo, l’avviso di ricevimento di avvenuta notifica ritorna al mittente con la dicitura “emessa CAD, € 3,40” o “emessa CAN, € 2,80, a cura dell’Ufficio Postale del destinatario dell’atto, laddove CAD è acronimo di Comunicazione di Avvenuto Deposito, mentre CAN, Comunicazione di Avvenuta Notifica;

– che per ritirare tale avviso di ricevimento,l’istante ha dovuto pagare la somma di € 2,80;

– che tale comportamento delle Poste Italiane S.p.A. è assolutamente illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 8, comma 7, legge n. 890 del 20/11/1982 e successive modificazioni, laddove è previsto che “i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 18 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti”;

– che la Circolare delle Poste Italiane S.p.A. del 22/06/1999, prot. N. 16780 prevede che, per gli atti esenti, l’avviso inerente alla seconda racc.ta dovrà comunque essere restituito alla parte che richiesto la notifica, ma le spese di tale invio non devono essere poste a carico di detto destinatario (con il sistema della tassa a carico) bensì a carico dell’Erario, con addebito sul conto con pagamento differito intestato all’Ufficio NEP, che ha provveduto all’inoltro della prima raccomandata;

– che sempre secondo la predetta Circolare, tutti gli Uffici NEP provvedono ad apporre sulle buste verdi, concernenti tali atti esenti, un timbro recante la dicitura “ATTO ESENTE”, di guisa che l’operatore postale, che accetterà la racc.ta comunicazione di avvenuto deposito, predisposta dal portalettere per gli atti non potuti recapitare, non dovrà provvedere alla tassazione del relativo avviso di ricevimento, bensì provvederà a farne copia, che tasserà con segnatasse o impronta Hasler per l’importo dovuto e trasmetterà con mod. 77 all’Ufficio Postale che ha accentato l’atto originario, per l’addebito delle relative tasse sul conto differito intestato all’Ufficio NEP mittente;

– che il comma 2 –quater dell’art. 36 l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha convertito con modifiche il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. Decreto mille proroghe) ha aggiunto dopo il quinto comma dell’art. 7 della l. 28 novembre 1982, il seguente: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo raccomandata (cosiddetta CAN), ed ha abrogato i commi 3 e4 del predetto art. 7;

– che anche questo secondo tipo di racc.ta segue la disciplina dettata per la CAD;

– che l’istante, in qualità di difensore antistatario, ha pagato € 2,80 per il ritiro della CAD (non dovuto) alla Poste Italiane S.P.A., per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. 6110/AGP,che si deposita in copia. Tanto premesso l’istante

cita

Poste Italiane S.p.A., in persona LRPT con sede legale in Roma – Viale Europa n. 190, invitandola a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all’udienza del 30 maggio 2009, locali soliti, ora di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) dichiarare illegittimo il pagamento preteso dalla società convenuta per la causale di cui in premessa;

2) per l’effetto, condannare Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’attore della somma indebitamente percepita, così come indicata nella premessa del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod. , l’istante dichiara di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 319 cpc, si invita la convenuta a costituirsi in giudizio, con avvertenza che, in difetto , sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà la decadenza di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domanda riconvenzionali, chiamare i terzi in causa, indicar mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testi con riserva di indicare testi e circostanze all’udienza ex art. 320 cpc, in base al comportamento che terrà la convenuta.

Si allegano Copia dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario

Salerno, 12 Marzo 2009

avv. Gennaro de Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:

Poste Italiane S.p.A. – in persona del lrpt – con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma

Comparsa conclusionale

Per: *********, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale;

Contro: Poste Italiane SpA.

* * * * * * * * * * * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) L’attore, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto, rileva che l’amministrazione della giustizia ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha risposto che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 cpc esaurisce le formalità volute dalla legge.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

2) Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta, vi è da precisare che alla situazione in esame non può applicarsi la fattispecie prevista dall’art. 2951 cc: tale norma, infatti, stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti relativi al contratto di trasporto (il diritto alla spedizione ed il diritto al corrispettivo), mentre nel presente giudizio si verte in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 cc.

L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cc è un’azione soggetta al termine di prescrizione decennale; tale principio è stato anche ribadito dalla giurisprudenza nei seguenti termini: In materia di somme indebitamente corrisposte, l’atto di recupero costituisce ripetizione di indebito oggettivo, come tale sottoposto a prescrizione decennale ex art. 2946 cc (TAR Toscana, 26/04/2005, n. 1874).

La prescrizione stabilita dall’art. 2951, pertanto, cc non è applicabile al caso in esame; qui, infatti, non si verte sui diritti derivanti dal contratto di trasporto, ma si verte in materia di prestazione non dovuta, si chiede la restituzione di una somma che, in base alle leggi vigenti in materia ed illustrate nella documentazione allegata in atti, non doveva essere corrisposta, trattandosi di materia esente da spese.

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 2,80 per le causali dedotte in narrativa;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Salerno, 7 Giugno 2011

 

GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO, DR. GIOVANNI SCARPA,

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa civile iscritta al n. 2891/2011 tra ************

contro Poste Italiane S.p.A.

oggetto: ripetizione indebito.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore conveniva in giudizio la società Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire dichiarare l’illegittimità delle spese addebitate al mittente per l’emissione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), operata dalle Poste Italiane.

A sostegno della domanda, l’attore deduceva di avere notificato, tramite il servizio postale fornito da Poste Italiane Spa., un atto indirizzato ad Autostrade per l’Italia SpA.

Detto atto era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno.

 

Ciononostante, la convenuta Poste Italiane aveva emesso comunicazione di avvenuta notifica (CAN), addebitando al mittente, odierno attore, la somma di euro 2,80.

All’udienza fissata, si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, deducendo l’infondatezza della domanda e l’inammissibilità della stessa.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda e’ fondata e pertanto merita accoglimento.

In via preliminare, va innanzitutto disattesa l’eccezione di prescrizione della convenuta: infatti, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, come nel caso che ne occupa, l’azione di recupero è sottoposta a prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c..

Nel merito, la legge n. 31 del 28/02/2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l’emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell’agente postale, laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica ed in particolare una società di capitali.

Ad una tesi estensiva che ritiene che l’emissione della CAN sia necessaria anche laddove destinatario dell’atto sia una persona giuridica, se ne contrappone una più restrittiva che ritiene che nel dettato normativo, così come novellato, non è richiesta l’emissione della predetta comunicazione.

Tali interrogativi sono stati oggetto d’esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia, la quale ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha chiarito che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 c.p.c. esaurisce le formalità volute dalla legge. Del resto la stessa amministrazione postale ha ritenuto, in più occasioni, di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli enti impersonali.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l’emissione della C.A.N. è necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica, nella qualità di legale rappresentante della società, e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Analogamente l’emissione della C.A.N. è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede. Se destinatario della notifica è una società di persone anche in tal caso la C.A.N. dovrà essere emessa.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, questo Giudice ritiene di dovere accogliere la domanda dell’attore, e condannare le Poste Italiane SpA., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della somma di euro 2,80 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.

P .Q. M.

il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa n. 2891/2011 rg, così provvede:

– Accoglie la domanda proposta dall’attore e, per l’effetto, condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in persona del suo legale rappresentante pt, ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Salerno, alla restituzione della somma di euro 2,80 in favore dell’attore oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

– Condanna la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, che liquida rispettivamente in euro 43,00 per spese, Euro 300,00 per diritti, Euro 100,00 per onorario, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CNAP come per legge, in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Salerno,
Il Giudice di Pace di Salerno

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